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LA LEGGE 13 DICEMBRE 1989 N. 401
(Così come modificata dalla L. 19 ottobre 2001 n. 377, dalla L. 24 aprile 2003 n. 88 e dalla L. 17 ottobre 2005 n. 210)

In blu le modifiche apportate con la L. 19 ottobre 2001 n. 377
In verde le modifiche apportate con la L. 24 aprile 2003 n. 88
In rosso le disposizioni della L. 17 ottobre 2005 n. 21

Di seguito sono riportati gli ultimi aggiornamentim, a far data dal 31/10/2006, delle leggi relative alle norme in materia di sicurezza in occasione di manifestazioni sportiv. Le stesse, essendo tratte da una ricerca sul web, non hanno carattere ufficiale e pertanto il direttivo "Sutor Rangers 1974 Montegranaro", in qualità di titolare del presente sito web, non si assume alcuna responsabilità in base all'utilizzo delle informazioni sotto riportate.


ARTICOLO 6: “Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

Comma 1:  Nei  confronti  delle  persone  che  risultano  denunciate  o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per  uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio  1975,  n.  152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile  1993,  n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  1993,  n.  205,  e  all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente  legge,  ovvero  per  aver  preso parte attiva ad episodi di violenza  su  persone  o  cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive,  o  che  nelle  medesime  circostanze  abbiano incitato, inneggiato  o  indotto  alla  violenza,  il questore puo' disporre il divieto di accesso ai  luoghi  in  cui  si  svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati,  interessati  alla  sosta,  al  transito  o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.
"Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia".
Comma 2:  Alle  persone  alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o  piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente  in  relazione  al luogo di residenza dell'obbligato o in quello  specificamente  indicato,  nel corso della giornata in cui si svolgono  le manifestazioni  per  le  quali opera il divieto di cui al comma 1”.
Comma 2-bis:  La  notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato  ha  facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
Comma 3: La  prescrizione  di  cui  al comma 2  ha effetto  a  decorrere  dalla  prima  manifestazione  successiva  alla notifica  all'interessato   ed   e'   immediatamente  comunicata  al procuratore  della  Repubblica  presso  il tribunale o al procuratore
della   Repubblica   presso   il   tribunale   per  i  minorenni,  se l'interessato  e'  persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura.

Il pubblico  ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede  la  convalida  al  giudice  per  le  indagini preliminari.
Le prescrizioni  imposte  cessano  di  avere  efficacia se  il pubblico ministero con decreto motivato non  avanza  la  richiesta  di  convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
Comma 4:  Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
Comma 5:  Il  divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma  2  non  possono  avere  durata superiore a tre anni e sono revocati  o modificati  qualora,  anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,  siano  venute  meno  o  siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
«La prescrizione di cui al comma 2 é comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.»
Comma 6: Il  contravventore  alle  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con  la reclusione da tre  a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni
«Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.»
Comma 7:           IL COMMA 7 E' STATO SOPPRESSO DALL'ART 1, LETT. C
DELLA LEGGE 377/2001. (Originaria formulazione del comma 7 art. 6 L. 401/89)
« 7:  Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. »

Comma 8:   Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.

 

ARTICOLO 6 BIS: “Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.”

Comma 1:  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi contundenti  o  altri  oggetti, compresi  gli  artifizi pirotecnici, in modo  da  creare  un  pericolo  per  le persone, nei luoghi in cui si svolgono  manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta,  al  transito o al  trasporto di  coloro  che partecipano o assistono  alle  manifestazioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
«La pena é aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena é aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»
Comma 2:  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi  in cui  si   svolgono  manifestazioni sportive, supera indebitamente  una  recinzione  o  separazione  dell'impianto, ovvero, nel corso  delle  manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco,  e' punito,  se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone,con  l'arresto  fino  a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
«La pena é della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»
Comma 3:   Nel  caso  di  condanna  per i  reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.

 

ARTICOLO 6 TER: “Posseso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.” (introdotto dalla legge 24 aprile 2003 n°88)

Comma 1:  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 a 500 euro.

 

ARTICOLO 6 QUATER: “Violenza o minaccia nei confronti degli  addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive”.
(introdotto dalla legge n 210 del 17 ottobre 2005)

Comma 1:  Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".
Comma 2:  Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate.
Comma 3:  Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione che:
a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni;
b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più di 8000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000.
Nel caso in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra è tenuta a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.

 

ARTICOLO 7 : “Turbativa di competizioni agonistiche”.

Comma 1: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
Comma 2:  La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

 

ARTICOLO 7 BIS (introdotto dalla legge 24 aprile 2003 n. 88)

Comma 1: Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni.

 

ARTICOLO 8: “Effetti dell’arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive”

Comma 1: Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
Comma 1-bis: Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'art. 6 bis, comma 1, e all'art. 6, commi 1 e 6, della presente legge.
Comma  1-ter:  Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta l'autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
Comma 1-quater:  Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

Art. 1 bis della legge di conversione del D.L. 24.02.2003:   Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, introdotti dall'art. 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2007.

 

ARTICOLO 8 BIS: “Casi di giudizio direttissimo” (introdotto dalla legge 24 aprile 2003 n 88)

Comma 1: Per i reati indicati  nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e   nell'articolo 8,  comma  1,  si  procede  sempre  con  giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

 

ARTICOLO 8 TER: “Trasferte” (introdotto dalla legge 24 aprile 2003 n 88)

Comma 1:  Le  norme della presente legge si applicano  anche  ai  fatti  commessi in occasione o a causa  di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

 

NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1) Per manifestazioni  sportive  ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le  competizioni che si svolgono nell'ambito delle attivita' previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2) All'articolo  6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,per   incitamento,  inneggiamento  e  induzione  alla  violenza  deve intendersi  la  specifica  istigazione  alla  violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma".

 

ALTRE NORME INTRODOTTE CON LA LEGGE C.D. ANTIVIOLENZA N.88 DEL 24 APRILE 2003 (estranee alla l. 401/89)
ARTICOLO 1 QUATER

Comma 1: I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.
Comma 2: L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.
Comma 3:
Gli  impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue imemdiate vicinanze.                                                                 Comma 4:  Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.                                                                                            Comma 5: Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.
Comma 6: (Omissis)

 

ARTICOLO 1 QUINQUIES

Comma 1:  La  violazione  delle  disposizioni di cui all'articolo   1-quater,   comma   1,   e'  punita  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.
Comma 2:  La  violazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.
Comma 3:  La  violazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi  3  e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.
Comma 4: In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  dell'articolo  1-quater  sono altresi' revocate le concessioni per l'utilizzo  degli  impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati   per   ospitare  incontri  di  calcio  organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio.
Comma 5:  Qualora  siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui  al  comma  1 dell'articolo 1-quater in numero superiore a quello stabilito  per  l'impianto  o  per un settore dello stesso ovvero sia consentito  l'accesso  di un numero di spettatori superiore al numero dei  posti  di  cui  dispone  l'impianto  o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.
Comma 6: Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di  impianti  sportivi  di  cui al comma 1 dell'articolo 1-quater non accessibili  al  pubblico  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
Comma 7:  Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo di  cui al comma 1 dell'articolo 1-quater privo del titolo di accesso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
Comma 8:  Le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente articolo sono irrogate  dal  prefetto  della  provincia  del  luogo  in cui insiste l'impianto.
Comma 9: Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due  anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle   relative   alla   violazione   delle   disposizioni  di  cui all'articolo  1-quater,  comma 3, che si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004".

 

ARTICOLI INTRODOTTI CON LA LEGGE 210/2005 (LEGGE PISANU) CHE INTEGRANO LA L. 88 DEL 24 APRILE 2003
ARTICOLO 1 SEXIES

Comma 1:  Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Comma 1bis:  Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
Comma 1 ter:  Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.

 

ARTICOLO 1 SEPTIES

Comma 1: L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.
Comma 2: Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può esser aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesimo violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.".
Comma 3: Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.                                                                                                                         Comma 4: Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto

 

ARTICOLO 1 OCTIES

Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;
d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;
e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;
f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive. Con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali e delle rispettive leghe.

2-bis:  Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
3:  All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese.".
5: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del ministro. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese.
6:  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge."

 

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